Successioni e Testamento | Studio Fancello e Zanetti
Oppure, se necessario, per farli valere. In ogni caso, per successioni e testamento il nostro Studio è al vostro fianco e vi assiste.
Sette domande su successioni e testamento
1. Come si fa testamento?Esistono quattro tipi di testamento. Quello olografo è un documento scritto interamente di pugno dal testatore, che deve datarlo e firmarlo. Alla morte sarà onere di chi lo custodisce o di chi lo trova portarlo da un notaio per la pubblicazione. Quello pubblico è steso da un notaio con le formalità di legge, alla presenza di due testimoni. Il notaio conserverà il testamento e lo pubblicherà alla morte del testatore. Quello segreto viene consegnato dal testatore al notaio, che attesta il ricevimento e lo conserva. Contrariamente a quello pubblico, il suo contenuto è conosciuto solo dal testatore. Il testamento speciale, infine, ricorre in casi eccezionali (calamità, viaggio aereo o per nave, militari), ed è caratterizzato da minori formalità.
Con il testamento non si può disporre liberamente di tutto il patrimonio. La legge ne riserva infatti una parte (appunto, “quota di riserva”) ai familiari più stretti, chiamati «legittimari». Si tratta principalmente della moglie e dei discendenti o, in mancanza di questi ultimi, degli ascendenti. La parte rimanente è la quota disponibile, di cui il testatore può disporre secondo le sue volontà.
Si apre la successione legittima quando non esiste un testamento. Il patrimonio del defunto viene allora ripartito tra i “legittimati” (da non confondere con i “legittimari”) secondo le regole fisse stabilite dalla legge.
L’eredità si acquista con l’accettazione, che è un atto di volontà a cui nessuno può essere costretto. Prima di tale momento il soggetto interessato si definisce «chiamato all’eredità», posizione che non comporta l’assunzione di nessun diritto e nessun dovere riconducibile al defunto.
Il coniuge superstite, oltre alla quota di riserva, ha il diritto di abitare vita natural durante nella casa familiare e di utilizzare i mobili che la arredano, se di proprietà del defunto. Il diritto, che non ha bisogno di accettazione, è limitato al coniuge. Non si estende quindi né al rapporto di convivenza semplice né alle unioni civili. Per la giurisprudenza, non può giovarsene neppure il coniuge separato.
Quando il chiamato dichiara formalmente di accettare l’eredità, con atto pubblico o scrittura privata, si ha l’accettazione espressa. L’accettazione tacita avviene per fatti concludenti, quando il chiamato dispone dei beni del defunto manifestando così l’accettazione. Esiste poi l’accettazione con beneficio di inventario Il rifiuto si deve invece formalizzare da un notaio o da un cancelliere del Tribunale competente.
Se l’erede è nel possesso dei beni, l’inventario (a cura di un notaio o di un cancelliere del Tribunale) deve essere eseguito entro tre mesi dal decesso. La dichiarazione di accettazione deve essere resa a un notaio o a un cancelliere del Tribunale entro 40 giorni dalla chiusura dell’inventario. Questo tipo di accettazione è obbligatoria per i minori, gli interdetti, gli inabilitati e le persone giuridiche.

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